Regge la causale sulla "
strategia stragista" messa in atto da
Cosa Nostra e
'Ndrangheta agli inizi degli anni novanta, ma non è "dimostrato adeguatamente" che
Giuseppe Graviano e
Rocco Santo Filippone fossero i mandanti dell'attentato in cui il
18 gennaio 1994 morirono i carabinieri
Antonino Fava e
Vincenzo Garofalo. Lo scrivono i giudici della
Corte di Cassazione che lo scorso dicembre hanno
annullato con rinvio gli
ergastoli inflitti dalla
Corte d'assise d'appello di
Reggio Calabria al boss di Brancaccio e al referente della cosca Piromalli, nelle motivazioni della sentenza "'
Ndrangheta stragista".
'Ndrangheta partecipò a "stragi continentali"
I giudici accolgono, dunque, l'impianto accusatorio della
Dda e del procuratore
Giuseppe Lombardo per quanto concerne la partecipazione delle cosche calabresi alle cosiddette
"stragi continentali". Riguardo gli attentati ai carabinieri, infatti, la Sesta sezione della Suprema Corte scrive che "la causale degli omicidi e dei tentati omicidi è stata adeguatamente individuata dalle due conformi sentenze di merito nella attuazione della
strategia del terrore con l'intento di indurre lo Stato a trattare in tema di benefici penitenziari e quanto alla disciplina dei 'pentiti'".
Un nuovo processo nei prossimi mesi
Nel
nuovo processo, che si celebrerà nei prossimi mesi, i giudici di secondo grado dovranno rivalutare "il tema centrale delle prove specifiche a carico degli imputati per avere contribuito al mandato omicidiario". A non convincere la Cassazione sono state, in particolare, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Antonino Lo Giudice e Consolato Villani, "connotate da evidenti e, allo stato,
insanabili contraddizioni che la Corte distrettuale non ha in alcun modo chiarito, nonostante le specifiche doglianze difensive proposte in sede di appello". In merito agli attentati ai carabinieri, scrivono i giudici di Cassazione, "entrambi dicono di avere appreso dall'altro le informazioni" poi riferite ai magistrati. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Guido Contestabile, Giuseppe Aloisio e Salvatore Staiano.